La sentenza Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 settembre 2026, n. 6835 merita attenzione anche per il rapporto tra procedimento avviato su istanza di parte e tutela della concorrenza.
Il Collegio distingue nettamente due situazioni.
đ Proroga automatica ex lege: se incompatibile con il diritto UE è tamquam non esset e deve essere disapplicata.
đ Procedimento amministrativo avviato su istanza di parte, con pubblicazione ex art. 18 reg. cod. nav. e confronto competitivo ex art. 37 cod. nav. in presenza di domande concorrenti: può invece integrare una vera procedura selettiva.
Ma attenzione.
La sentenza, a mio avviso, non afferma che qualsiasi procedimento ex artt. 18 e 37 cod. nav. sia per ciò solo conforme al diritto europeo.
Il punto decisivo è un altro.
Se lâAmministrazione esercita effettivamente il proprio potere concessorio attraverso un procedimento selettivo, lâeventuale violazione dei principi UE di pubblicitĂ , trasparenza e concorrenza riguarda il quomodo dellâesercizio del potere.
Il provvedimento è allora, eventualmente, annullabile e non nullo.
E deve essere impugnato nei termini.
âď¸ Ă una distinzione tuttâaltro che teorica: la proroga automatica può essere disapplicata; un affidamento derivante da un procedimento amministrativo selettivo, anche se contestato sotto il profilo concorrenziale, non può invece essere rimesso in discussione sine die.
PerchĂŠ anche nel diritto delle concessioni esiste un altro principio fondamentale: la certezza dei rapporti giuridici.

