CONCESSIONI DEMANIALI: È ANCORA AMMISSIBILE PARTIRE DALL’ISTANZA DEL PRIVATO

CONCESSIONI DEMANIALI: È ANCORA AMMISSIBILE PARTIRE DALL’ISTANZA DEL PRIVATO?

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2026 il Comune di Carrara pubblica un avviso per una concessione demaniale marittima turistico-ricreativa relativa a uno stabilimento balneare.

La procedura nasce da un’istanza privata: pubblicazione ai sensi dell’art. 18 Reg. cod. nav. e 30 giorni per osservazioni, opposizioni e domande concorrenti.

È il tradizionale modello degli artt. 37 cod. nav. e 18 Reg. cod. nav..

Ma il Consiglio di Stato, sent. n. 10131/2024, ha definito tale procedura, proprio perché attivata su istanza di parte, “arcaica e informale”, affermando che imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento possono essere assicurate “solo dalla previa indizione di una gara”, con oggetto, durata, canone, requisiti e criteri di aggiudicazione predeterminati. Principi poi ribaditi da Cons. Stato n. 1128/2025. (AGCM⁠)

Nella stessa direzione l’AGCM, anche con riferimento alle concessioni turistico-ricreative, ritiene che debbano privilegiarsi procedure avviate d’ufficio dalla P.A. anziché su istanza di parte, per garantire un reale confronto competitivo. (AGCM⁠)

Il punto, quindi, non è se pubblicare o meno l’istanza privata.

È se sia ancora corretto che sia l’istanza privata a dare origine alla procedura, invece della P.A. che programma l’utilizzo del demanio e indice preventivamente la gara.

L’avviso di Carrara rende la questione decisamente attuale.

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