⚓ PORTO ERCOLE: PRIMA L’AUTO-CONCESSIONE, POI IL 45-BIS. IL PUNTO È TUTTO QUI.
Il Sindaco replica: «Le gare sono state fatte».
Nessuno sostiene il contrario. Ma questa risposta salta il passaggio fondamentale: prima delle procedure ex art. 45-bis c’è stata l’auto-concessione del porto al Comune stesso.
🔎 Prima domanda: perché il Comune ha dovuto concedere il porto a sé stesso per 50 anni?
Se disponeva già delle funzioni amministrative attribuite dalla Regione e voleva gestire direttamente il porto, perché creare una concessione nella quale diventa insieme concedente e concessionario?
La AS2190 dell’AGCM ricorda che la gestione del porto turistico può configurarsi come servizio pubblico locale di rilevanza economica, con applicazione del d.lgs. 201/2022 e obbligo di motivare la scelta anche sotto il profilo economico-finanziario.
E aggiunge che, in caso di amministrazione diretta, un provvedimento di “auto-affidamento” sarebbe addirittura superfluo.
💶 Essere concessionario significa anche assumere i relativi obblighi economici, a partire dal canone demaniale, per cinquant’anni.
⚖️ Poi arriva il 45-bis.
Una volta divenuto concessionario di sé stesso, il Comune ha utilizzato l’art. 45-bis del Codice della Navigazione per assegnare porzioni del porto a operatori privati attraverso procedure comparative.
Quindi sì, le procedure sono state fatte.
Ma è proprio lo strumento utilizzato il problema.
L’AGCM descrive lo schema Comune auto-affidatario + 45-bis per assegnare aree a terzi e lo definisce “anomalo” e non conforme alla ratio della disposizione.
Il 45-bis presuppone infatti una necessaria alterità tra concedente e concessionario. Qui, invece, coincidono.
Per le aree economicamente contendibili l’AGCM indica un’altra strada: “piuttosto che ricorrere all’articolo 45-bis”, gara a evidenza pubblica nel rispetto dei principi concorrenziali.
⏳ E poi c’è il tempo.
Gli affidamenti provvisori scadono il 1° novembre 2026: i vecchi pontili dovrebbero essere rimossi e dovrebbero subentrare i nuovi assegnatari.
Il TAR Toscana discuterà invece a marzo 2027.
Quando arriverà la decisione, il nuovo assetto potrebbe essere già realizzato.
Il TAR conserverà naturalmente tutti i suoi poteri. Ma la domanda resta:
👉 perché rendere operativa una trasformazione così rilevante prima che il giudice si pronunci?
Soprattutto ora che la AS2190 richiama espressamente anche il precedente AS2117 relativo a Porto Ercole.
Il punto, dunque, non è: «Avete fatto le gare?»
Il punto è:
Era necessaria l’auto-concessione?
Era corretto utilizzare il 45-bis?
E perché arrivare al TAR con il nuovo assetto potenzialmente già realizzato?
⚠️ Fare una procedura comparativa non elimina l’eventuale criticità dello strumento giuridico su cui è costruita.
Porto Ercole merita risposte.
#PortoErcole #MonteArgentario #AGCM #Antitrust #Art45bis #PortiTuristici #TAR #Concorrenza #Trasparenza

