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✈️ <<Con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla causa C-108/26 è stato affermato che il vettore aereo che determini il ritardo di un volo per una decisione di gestione del traffico aereo deve comunque una compensazione pecuniaria al passeggero, in quanto una scelta siffatta non integra quella circostanza eccezionale che fa venir meno la responsabilità per il disagio arrecato.>>

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