⚓ NAUTICA DA DIPORTO | Nuove regole per il titolo professionale di Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto dirigenziale n. 164 del 7 ottobre 2026, ha aggiornato la disciplina degli esami e del conseguimento del titolo professionale, sostituendo il precedente decreto n. 40 del 14 marzo 2025.
📌 Tra le principali novità e precisazioni:
🔹 Esoneri dagli esami: previste specifiche ipotesi di esonero dalla prova teorica e pratica, nonché di conseguimento del titolo senza esame per determinate categorie di professionisti e titolari di abilitazioni nautiche.
🔹 Riconoscimento dei titoli esteri: disciplinato laccesso al titolo italiano per i possessori di certificazioni STCW e Master 200 GT, alle condizioni previste dal decreto.
🔹 Certificazioni radio: chiarita la validità dei certificati SRC esteri, con esclusione di quelli rilasciati da International Yacht Training (IYT).
🔹 Specializzazione vela: ampliate e precisate le possibilità di riconoscimento delle qualifiche già conseguite.
🔹 Rapporti di lavoro: introdotte specifiche disposizioni contrattuali, distinguendo tra ufficiali iscritti e non iscritti nelle matricole della gente di mare.
🔹 Validità del titolo: nessuna scadenza, ferma restando la necessità di mantenere validi i certificati di addestramento richiesti per lesercizio della professione.
⚖️ Un intervento significativo per la professionalizzazione della nautica da diporto, che affronta anche il delicato tema del riconoscimento delle competenze e delle certificazioni conseguite allestero.
Resta centrale lesigenza di coniugare semplificazione amministrativa, qualificazione professionale e sicurezza della navigazione.
📎 In allegato il testo integrale del decreto.
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