‼️⛱️🏖️ <<L’istituto dell’affidamento in house non può essere impiegato per affidare il servizio sulla base dell’unico presupposto costituito dalla necessità di predisporre la nuova gara per l’assegnazione della concessione. In assenza degli specifici presupposti normativi, del cui accertamento l’amministrazione deve dare conto nella motivazione della deliberazione, l’affidamento in house non è giustificabile nemmeno per il “tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura”. Lo stabilisce il
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20>>
Repetita iuvant

