Convenzione di Roma, legge applicabile al contratto di lavoro e criterio del collegamento più stretto | Giuseppe Loffreda, PhD

<<Qualora le parti scelgano la legge applicabile al contratto di lavoro, il giudice nazionale deve dare priorità a tale legge, escludendo le disposizioni imperative, più protettive, della legge che il lavoratore chiede di applicare e che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1980), qualora, alla luce dell’insieme delle circostanze, il contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con il Paese la cui legge è stata scelta dalle parti. Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza Hortis GRC SA contro JA e France Travail Île-de-France del 9 luglio 2026, nella quale la Corte ha chiarito che, al fine di determinare se un contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un Paese diverso da quello individuato dall’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), il giudice nazionale deve tener conto, nell’ambito di una valutazione globale, dell’insieme degli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro, compresi quelli derivanti, nell’esecuzione del contratto, dalla scelta delle parti della legge applicabile.>>

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