🚆 FERROVIA E CONCORRENZA: UNA GARA È DAVVERO APERTA SOLO SE CHI ENTRA PUÒ COM…

🚆 FERROVIA E CONCORRENZA: UNA GARA È DAVVERO APERTA SOLO SE CHI ENTRA PUÒ COMPETERE

Con la legge 7 agosto 2026, n. 152, è stato convertito il D.L. 26 giugno 2026, n. 107. Il testo coordinato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto, contiene alcune disposizioni particolarmente significative in materia di concorrenza nei servizi ferroviari.

L’art. 1 interviene sulla legge n. 118/2022 introducendo un nuovo art. 9-bis, comma 2-bis.

Regioni e Province autonome dovranno trasmettere annualmente al MIT dati aggiornati e completi sul materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, disponibile per l’esercizio dei servizi oggetto di contratti di servizio pubblico.

Sulla base di tali informazioni, il MIT predisporrà una relazione annuale sulla consistenza e sullo stato di manutenzione del materiale rotabile, compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale.

Ma il passaggio più interessante riguarda le gare.

Dati e relazione dovranno essere messi a disposizione dei potenziali concorrenti, dopo la prima applicazione, almeno dodici mesi prima dell’indizione della procedura, espressamente al fine di consentire un’adeguata valutazione tecnico-economica dell’offerta e di garantire l’effettiva parità di trattamento.

A questo si aggiunge il nuovo art. 9-quater: il materiale rotabile di proprietà dello Stato deve essere reso disponibile all’operatore entrante selezionato mediante la procedura competitiva, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie.

Il principio che emerge è importante e va oltre il settore ferroviario.

La concorrenza non si realizza semplicemente pubblicando una gara.

Perché una procedura sia realmente contendibile occorre che i potenziali concorrenti dispongano, con congruo anticipo, delle informazioni e delle risorse essenziali necessarie per valutare l’investimento, quantificare i rischi e formulare un’offerta consapevole.

Trasparenza informativa, accesso non discriminatorio agli asset essenziali e parità delle condizioni di partenza diventano così presupposti sostanziali – e non soltanto formali – dell’effettiva apertura del mercato.

Un principio particolarmente rilevante quando il nuovo operatore deve confrontarsi con un incumbent che dispone già delle informazioni, dell’organizzazione e degli asset necessari allo svolgimento del servizio.

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