⚓ PORTI TURISTICI E IN HOUSE: I LIMITI ALLA GESTIONE “PONTE” IN ATTESA DELLA GARA
Il Consiglio di Stato, Sez. V, interviene sull’affidamento in house della gestione del porto turistico di Porto San Giorgio, disposto dopo la decadenza del precedente concessionario e nelle more della procedura di evidenza pubblica.
La sentenza chiarisce anzitutto che la concessione di aree demaniali e specchi acquei destinati alla gestione di un porto turistico rientra tra quelle con finalità turistico-ricettiva.
Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. nn. 17 e 18/2021, il Collegio ribadisce che la concessione attribuisce il diritto di sfruttare in esclusiva una risorsa naturale contingentata, con vantaggi economicamente rilevanti idonei a incidere sulla concorrenza.
In tal senso depone anche l’art. 1, comma 18, D.L. 194/2009, conv. in L. 25/2010, come modificato dall’art. 1, comma 547, L. 228/2012, che ricomprende espressamente porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.
Il punto centrale riguarda però l’in house.
Il Consiglio di Stato richiama l’art. 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016, l’art. 7, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e gli artt. 14 e 17 D.Lgs. 201/2022.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, la scelta dell’in house richiede una motivazione qualificata sulle ragioni del mancato ricorso al mercato e sui benefici per la collettività, con riguardo a investimenti, qualità e costi del servizio, finanza pubblica, universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità.
Presupposti che devono sussistere anche per un affidamento temporaneo. Non basta, quindi, invocare la necessità di gestire il porto nelle more della gara.
La disciplina dei servizi pubblici locali, inoltre, non contiene una norma che consenta l’in house nelle more dell’individuazione del nuovo concessionario.
Né è applicabile analogicamente l’art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023: richiamando CGUE, 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15, il Collegio ricorda che le concessioni aventi ad oggetto lo sfruttamento di beni o risorse demaniali non costituiscono concessioni di servizi ai sensi della direttiva 2014/23/UE.
Il principio che ne emerge è netto: la temporaneità non costituisce un titolo autonomo per derogare al mercato e non attenua i presupposti e gli obblighi motivazionali dell’in house.
L’Amministrazione dovrà quindi scegliere se confermare l’in house nel rispetto di tali presupposti oppure affidare il porto turistico mediante procedura di evidenza pubblica.
#PortiTuristici #ConcessioniDemaniali #DemanioMarittimo #InHouse #Concorrenza #NauticaDaDiporto #DirittoAmministrativo

