‼️ <<Non è in contrasto con la disciplina unionale, non essendo idonea a determinare posizioni dominanti, né a conferire diritti esclusivi d’esercizio, la disciplina dell’art. 16, L. n. 84/1994, ai sensi della quale l’autorizzazione allo svolgimento delle #operazioni #portuali, prevista nel comma 3, copre l’insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in àmbito portuale e viene rilasciata previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di carattere personale e tecnico organizzativo, di capacità professionale e finanziaria di cui al successivo comma 4, come meglio precisati dal regolamento di cui al D.M. n. 585/1995, ed è assoggettata “al numero massimo” di cui al comma 7 in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. Lo stabilisce il Consiglio di Stato>>‼️

