✈️ Il prezzo del biglietto aereo può cambiare dopo l’acquisto

✈️ Il prezzo del biglietto aereo può cambiare dopo l’acquisto? L’AGCM interviene sul caso Volotea

Nel Bollettino n. 35 del 31 agosto 2026, l’AGCM ha reso nota l’estensione dell’istruttoria nei confronti di Volotea sulla c.d. “Promessa di Fair Travel”.

La compagnia si riservava di applicare, fino a 7 giorni prima della partenza, un adeguamento del prezzo già pagato dal passeggero in conseguenza dell’aumento del costo del carburante dovuto agli eventi bellici in Medio Oriente.

Il tema giuridico è particolarmente interessante.

Secondo l’Autorità, la clausola potrebbe determinare un significativo squilibrio contrattuale, attribuendo al vettore il potere di modificare unilateralmente il prezzo dopo la conclusione del contratto, senza che l’importo dell’adeguamento o gli indici utilizzati fossero sufficientemente determinati o determinabili dal consumatore.

L’AGCM ipotizza quindi non soltanto la violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, ma anche la vessatorietà della clausola ai sensi dell’art. 33, comma 1.

Ancora più significativo è il richiamo all’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, norma europea sulla trasparenza delle tariffe aeree: per l’Autorità, la clausola potrebbe risultare incompatibile anche con questa disciplina imperativa posta a tutela dell’ordine pubblico economico europeo.

A seguito del provvedimento cautelare del 23 giugno, Volotea ha sospeso gli adeguamenti per le prenotazioni interessate ed eliminato la clausola dalle proprie condizioni generali di trasporto.

Un procedimento da seguire: la trasparenza del prezzo nel trasporto aereo non riguarda soltanto ciò che viene mostrato al momento della prenotazione, ma anche la sua stabilità dopo la conclusione del contratto.

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