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<<Trasporto di persone esentato da Iva solo in assenza di servizi aggiuntivi.

Legittimo l’operato dell’Ufficio che ha applicato l’aliquota ordinaria del 22% in quanto l’operazione includeva ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreative

L’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 14 del Dpr n. 633/1972 è applicabile solo in relazione alle operazioni di trasporto di persone, che non includono servizi aggiuntivi quali, ad esempio, prenotazioni di visite nei luoghi di interesse e accompagnamento da parte di guide turistiche. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25770 del 24 settembre 2026.>>

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