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🏖️⛱️ <<Con l'ordinanza del 10 luglio 2026, causa C-574/25 -Balneari Rimini la Corte di Giustizia dell’Unione Europea non cambia rotta rispetto ai precedenti percorsi, ma fornisce indicazioni su un elemento conoscitivo essenziale nella destinazione e nella procedura dispositiva dei beni demaniali interessati, ovvero sull’accertamento della scarsità della risorsa (nella fattispecie, arenile), presupposto essenziale ai fini dell’applicazione della direttiva UE 2006/123/CE, c.d. «Bolkestein»…

La pronuncia non costituisce una deviazione dall’attestata giurisprudenza UE (per tutte, nel Comune di Ginosa, Società Italiana Imprese Balneari), ribadendo il principio fondamentale dell’applicazione della direttiva servizi (Bolkestein) alle concessioni balneari, in un contesto in cui le proroghe automatiche sono incompatibili con l’ordinamento UE. È tuttavia assai importante l’introduzione del concetto secondo cui le nuove procedure di affidamento, anche nel quadro della finanza di progetto (project financing) sono obbligatorie solo laddove la risorsa (arenili) sia scarsa. Turning point dell’ordinanza è quindi, l’inversione della presunzione legale di scarsità finora ritenuta operante (Juris tantum), laddove, viceversa, tale elemento deve essere provato.>>

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