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✈️ <<Volo in ritardo o cancellato: la pronuncia del Giudice di Pace di Venezia
Il Giudice di Pace di Venezia, sentenza 23 giugno 2026, ha accolto la domanda, avanzata da un gruppo di passeggeri nei confronti di una compagnia aerea, tesa a richiedere il riconoscimento dell’inadempimento del contratto di trasporto e la conseguente condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004, in ragione della cancellazione del volo e del notevole ritardo all’arrivo dei ricorrenti a destinazione. Al contrario, è stata rigettata l’ulteriore domanda di risarcimento danni per la lamentata violazione degli obblighi di assistenza e di informazione previsti dal medesimo Regolamento. La Corte di merito, sul punto, ha infatti aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui se è vero, da un lato, che la violazione degli artt. 9 e 14 della richiamata normativa europea può costituire un inadempimento, ciò, dall’altro lato, non produce automaticamente un diritto a una somma ulteriore. Occorre, in definitiva, la prova di un danno autonomo, serio e causalmente ricollegato a tale specifica violazione, prova che il giudice lagunare ha ritenuto mancante nel caso concreto.>>

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