⚓ Gita in barca o trasporto marittimo? Per l’IVA conta il servizio realmente offerto
Con l’ordinanza n. 23607/2026 la Cassazione torna sulla distinzione tra trasporto marittimo di persone e servizio turistico-ricreativo complesso.
La finalità turistica, da sola, non esclude l’aliquota IVA agevolata prevista per il trasporto.
Il discrimine è un altro: occorre verificare se gli ulteriori servizi siano realmente accessori al trasferimento oppure concorrano, insieme ad esso, a formare un unico prodotto economico.
Nel caso esaminato, soste per il bagno, aperitivi, prodotti tipici, musica a bordo e descrizione dei luoghi visitati hanno portato a qualificare l’attività come servizio turistico-ricreativo unitario, con applicazione dell’IVA ordinaria.
Interessante anche un altro profilo: conta come il servizio viene concretamente organizzato e presentato al pubblico, non semplicemente come viene denominato nel contratto.
Per gli operatori del turismo nautico, quindi, struttura dell’offerta, comunicazione commerciale e contenuto effettivo del servizio assumono anche una rilevanza fiscale.
⚓ Non basta chiamarlo “trasporto”: occorre che, nella sostanza, resti tale.
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