⚓ Concessioni demaniali: non tutte le “proroghe” sono uguali

⚓ Concessioni demaniali: non tutte le “proroghe” sono uguali. E il termine per impugnare conta.

Merita attenzione Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 settembre 2026, n. 6835, relativa alle concessioni balneari del Comune di Santa Marinella.

Il Consiglio di Stato ribadisce innanzitutto un principio noto: le proroghe automatiche ex lege incompatibili con il diritto UE sono tamquam non essent e non richiedono impugnazione.

Ma aggiunge un passaggio assai più interessante.

Nel caso esaminato il Comune non si era limitato ad applicare automaticamente la proroga legislativa: aveva pubblicato le istanze ai sensi dell’art. 18 reg. cod. nav. e previsto, in caso di domande concorrenti, un confronto competitivo ex art. 37 cod. nav.

Per il Consiglio di Stato, quindi, era stata posta in essere una “vera e propria procedura selettiva”.

E qui cambia tutto.

Anche qualora quella procedura fosse stata in contrasto con i requisiti europei di pubblicità, trasparenza e concorrenza, i relativi provvedimenti sarebbero stati annullabili, non nulli.

Dunque dovevano essere impugnati entro 60 giorni.

Una volta decorso quel termine, gli atti si consolidano e non possono essere rimessi in discussione anni dopo attraverso una nuova istanza all’Amministrazione o un’azione di accertamento.

📌 La lezione, a mio avviso, è importante:

una cosa è la proroga automatica imposta dalla legge; altra cosa è un provvedimento concessorio adottato all’esito di un procedimento amministrativo, ancorché si contesti che quel procedimento sia stato sufficientemente competitivo.

Nel primo caso opera la disapplicazione.

Nel secondo occorre impugnare tempestivamente.

E nel diritto amministrativo, anche quando entra in gioco il diritto europeo, la concorrenza non cancella il principio della certezza dei rapporti giuridici.

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