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‼️<<Il diritto dell’Unione non impone che la compensazione riconosciuta a un operatore per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico comprenda necessariamente un «ragionevole utile». È pertanto compatibile con il
regolamento (CE) n. 1370/2007 un contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario che garantisca la copertura integrale dei costi sostenuti dall’operatore, ma escluda la considerazione di un ragionevole utile nel calcolo della compensazione, purché ciò avvenga per un periodo transitorio, in attesa della conclusione di un nuovo contratto di lunga durata relativo al medesimo obbligo di servizio pubblico. Il principio emerge dalla "sentenza Trenitalia" CGUE, sentenza del 10 settembre 2026, C-809/24, con la quale la Corte di giustizia interpreta talune norme del
regolamento n. 1370/2007, precisando che la nozione di «ragionevole utile» (reasonable profit) deve essere valutata tenendo conto del rischio assunto dall’operatore e che, qualora tale rischio sia integralmente escluso, il profitto può essere pari a zero.>>‼️

Casso concreto: Trenitalia (operatore) e Regione Liguria (autorità competente)

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